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Ordinanza Sindacale N. 11 - "Ordinanza relativa all’esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia terreni incolti ed aree non edificate"

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COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

Ordinanza Sindacale
n.  11  del 25 maggio  2015

OGGETTO
Ordinanza relativa all’esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia terreni incolti ed aree non edificate. 

 IL SINDACO

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvocolturali e altri rifiuti infiammabili prospicienti la sede stradale costituiscono causa di elevato rischio di incendio, nonché  possibile focolaio di diffusione di malattie per la presenza di insetti e parassiti;

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la Legge 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;

VISTO l’ art. 7 della Legge 267 /2000 in tema di Regolamenti;

VISTO l’ art. 7) 1-bis della Legge 267 /2000 in tema di sanzioni amministrative;

VISTA la L. 225/92, D.L. 112/98 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

VISTA l’O.P.C.M. n. 306 del 28 Agosto 2007 art. 1 comma 5, nella parte in cui deve assicurare il rispetto delle norme per ridurre il potenziale incendiario dei campi anche mediante il decespugliamento e l’esportazione dei residui colturali;

RICHIAMATO l’art. 9 ”Nettezza del suolo e dell’abitato”, del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 19 del 9 giugno 2004, che obbliga i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie o aree destinate al pubblico passaggio di provvedere alla costante pulizia delle medesime;

RICHIAMATE le “Prescrizioni Regionali antincendio”, allegate alla Delibera G.R. n. 14/11 dell’08/04/2015, in specie gli artt. 12, 13, 14 e 16, che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

TENUTO CONTO che nel territorio comunale di Olmedo un gran numero di terreni non sono stati ancora ripuliti dalle sterpaglie e dai residui di colture altamente infiammabili;

CONSIDERATO necessario di procedere all'attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;

RAVVISATA la necessità di adottare misure incisive, a salvaguardia dell'incolumità pubblica, a tutela dell'ambiente, che prevengano concretamente il rischio di incendi boschivi le cui conseguenze possono assumere contenuti drammatici per le persone e le cose, nonché l’insorgenza di patologie di carattere sanitario connesse alla nidificazione  di insetti e parassiti;

CONSIDERATO pertanto necessario adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni regionali antincendio,  impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli incendi, nonché la tutela e salvaguardia della salute dei cittadini;

VISTO il Regolamento Comunale “Applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti comunali ed alle Ordinanze Sindacali”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20 marzo 2004;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana  approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19 giugno 2004;

VISTE le Leggi Vigenti ed in particolare il D.lgs n. 267 del 18/8/2000.

ORDINA

Entro il 15 giugno 2015:

1. i proprietari e/o i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali;

2. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli insistenti sul territorio comunale sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno cinque metri di larghezza, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame;

3. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole insistenti sul territorio comunale sono tenuti a realizzare una fascia arata di larghezza non inferiore a 3 metri, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari e comunque nei lati prospicienti la viabilità;

4. i proprietari e/o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale insistenti sul territorio comunale, contigui con aree boscate, devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante il bosco;

5. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche del territorio comunale devono realizzare lungo tutto il perimetro di confine delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 6 metri;

6. i proprietari e/o conduttori di aree private inedificate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime da stoppie e sterpaglie, nonché allo sgombero dei rifiuti e materiali di scarto che su di esse siano stati depositati anche  da ignoti;

7. i proprietari e/o detentori di portici, cortili, scale, tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altra pertinenza degli edifici devono mantenerli in stato di costante nettezza,  liberi da rifiuti e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi;

8. Per  i tempi e le modalità di abbruciamento dei rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura si rimanda agli articoli 7-8-9 delle Prescrizioni Regionali Antincendi 2015;

Gli enti proprietari o gestori di aree dotate di sistema viario o ferroviario, devono provvedere entro lo stesso termine – 15 giugno 2015 – al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri.

Con specifico riferimento ai punti 6 e 7 della presente ordinanza, le prescrizioni si intendono in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ai sensi del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, art. 9   approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 19 giugno 2004;

In caso di mancato rispetto dei punti 1-2-3-4-5- della presente ordinanza – fatti salvi gli eventuali ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili – i trasgressori saranno puniti così come contemplato dall'art. 27 delle Prescrizioni Regionali Antincendi, approvate con la citata Deliberazione GR N. 14/11 del 08.04.2015 – ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 - con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00.

I trasgressori dei punti 6 e 7 della presente ordinanza – ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale - Applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti comunali ed alle Ordinanze Sindacali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20 marzo 2004 – soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 25,00 e non superiore a € 250,00;

L'Amministrazione comunale potrà eseguire la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari/conduttori, addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online dell’Ente e sul sito istituzionale ed è immediatamente esecutiva.

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

La Polizia Locale di Olmedo, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa preventivamente alla Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del Governo. Copia del provvedimento è, altresì, trasmessa ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

IL SINDACO
Geom. Marcello Diez

 

 

 

 

 

 

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