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BED & BREAKFAST: Adempimenti nuove direttive regionali entro il termine ultimo del 31/12/2019.

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B&B

Si ricorda a tutti i titolari delle attività di Bed & Breakfast attive nel Comune di Olmedo che, a seguito della pubblicazione sul BURAS della Delib. G.R. n. 1/13 del 8.1.2019 con la quale vengono definite le Direttive di attuazione per la disciplina dei b&b (art. 16 comma 1 L.R. 28 luglio 2017 n. 16 ), è necessario provvedere all'adeguamento obbligatorio entro i termini stabiliti dall'art. 17 delle stesse direttive.

A tal fine si fa presente che dal sito https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico, nella sezione Modulistica, è scaricabile il nuovo modello F46 che comprende anche l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti e dotazioni minime per la determinazione del livello di classifica che il titolare del b&b è tenuto a presentare al Suape.

I b&b sono classificati in tre livelli identificati dalle stelle in relazione al possesso dei requisiti e delle dotazioni minime riportati nella tabella allegata alla delibera.

I b&b esistenti, come definiti dal precedente art. 2, comma 2, lett, b), sono tenuti ad adeguarsi alle direttive di attuazione ed a presentare tramite SUAPE entro il 31 dicembre 2019, termine prorogato dalla D.G.R. N. 23/3 del 25.06.2019,  la documentazione autocertificativa comprovante l'avvenuto adeguamento alle citate direttive utilizzando il modello F46.

Si ricorda inoltre che la mancata presentazione dell’autocertificazione al SUAPE nei termini previsti comporta l’immediata decadenza del titolo abilitativo.

 

REGIME SANZIONATORIO (Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16):

Art. 26

Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.

2. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 l'operatore che:

  1. non esponga il segno distintivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera ;
  2.  attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione, un segno di riconoscibilità, una capacità ricettiva o requisiti diversi da quelli propri della struttura;
  3. ometta di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 l'operatore che:

  1. doti le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o, comunque, ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura;
  2. violi l'obbligo di esporre le tariffe al pubblico o lo IUN di cui all'articolo 16, comma 8;
  3. applichi prezzi superiori rispetto a quelli esposti al pubblico;
  4. contravvenga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19, lettera dei dati ai fini statistici relativi agli ospiti alloggiati.

4 bis. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000 l'operatore che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21 bis, commi 1 e 2.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 250 chiunque violi il divieto di campeggio libero di cui all'articolo 22.

6. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie previste dai commi 2, 3, 4 e 5 sono raddoppiate.

7. Nel caso di recidiva reiterata delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, può essere disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura definita nel comma 6, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi.

8. È disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora l'operatore abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.

9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

10. Il comune comunica all'Assessorato regionale competente in materia di turismo:

  1. l'avvenuta comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo;
  2. l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 7 e 8;

l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

 

 

 

 

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