ALBO GIUDICI POPOLARI

Il Sindaco, visto l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con la Legge 5 maggio 1952, n. 405 relativa al riordinamento dei giudizi di Assise; vista la successiva Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all’Amministrazione della Giustizia nelle Corti di Assise di Appello invita i cittadini che, non essendo iscritti negli elenchi definitivi dei giudici popolari e siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 – a presentare istanza di iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello entro il 31 luglio 2021.
I requisiti necessari sono i seguenti:
a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
c) Diploma di scuola media di 1° grado per la Corte di Assise e di scuola media superiore per la Corte di Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
1) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
2) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
3) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.